
N. 246 del 21
- 27 febbraio 2005
• Videosorveglianza: nuovi interventi del Garante •
Accesso alle banche dati e diritti dei cittadini •
Telemedicina, telelavoro e diritti delle
persone |
Videosorveglianza: nuovi interventi del
Garante
Tolte le telecamere per controllare lo
smaltimento dei rifiuti e modificate quelle davanti ad un centro
medico
Nuovi interventi del Garante contro i
sistemi di videosorveglianza illeciti. Accolto il ricorso di un
dentista che temeva per la privacy dei suoi pazienti ripresi
dalle telecamere di un laboratorio attiguo e disattivato un impianto
comunale installato in un’area adibita allo smaltimento dei
rifiuti.
Nel primo caso il Garante, accogliendo
il ricorso di un centro medico dentistico, il cui ingresso era
ripreso dalle telecamere di un laboratorio odontotecnico contiguo,
ha stabilito che le riprese sono lecite solo se vengono limitate
all’area direttamente interessata dalle esigenze di sicurezza.
Inoltre, chi si trova a passare deve essere opportunamente avvertito
della presenza dell’impianto. Dopo un primo intervento dell’Autorità
che lo invitava ad aderire spontaneamente alle richieste del
ricorrente, il titolare del laboratorio ha sostenuto che
l’installazione dell’impianto si era resa necessaria dopo il
ripetersi di atti vandalici, avvenuti di solito dopo gli orari
di chiusura; che la conservazione delle riprese era di brevissima
durata e le immagini potevano essere visionate, con l’ausilio
di un tecnico, solo in caso di ulteriori episodi. Giustificazioni
risultate insufficienti: il Garante ha ritenuto illecito e non
conforme al principio di proporzionalità il trattamento delle
immagini che “spaziano” nell’ingresso del vicino centro medico,
stabilendo che il laboratorio dovrà correggere l’angolo di ripresa e
collocare adeguati cartelli informativi.
Nel secondo caso un’associazione di
risparmiatori e consumatori si è rivolta all’Autorità segnalando
l’installazione delle telecamere da parte di un comune che intendeva
monitorare le operazioni di smaltimento dei rifiuti per verificare
che venissero rispettate le disposizioni sulla raccolta
differenziata. L’Ufficio del Garante, nel richiamare l’ente locale
al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
e, in particolare, alle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale del 29 aprile 2004, ha
ricordato che non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza
solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal
mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito
dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori. Il
Comune, quindi, invitato a conformarsi alle citate prescrizioni,
ha comunicato di aver disattivato l’impianto e di aver
cancellato tutte le immagini registrate.
Accesso alle banche dati e diritti dei
cittadini
É gratuito l’accesso ai propri dati
personali detenuti da società pubbliche o private. Un modesto
contributo spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la
trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito
negativo. Il contributo richiesto non può comunque superare i costi
effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi
stabiliti dal Garante. Con un provvedimento a carattere generale (Gazzetta
ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005), l’Autorità ha individuato -
in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati
personali - criteri e contributi spese, eventualmente dovuti,
in caso di esercizio dei diritti di accesso. Gli importi sono stati
determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa
comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso
l’esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla
legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell’entrata in vigore del Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice riconosce, infatti, ad
ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o
private, e di avere conferma dell’esistenza di propri dati
personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile,
conoscerne l’origine, sapere come e perché sono raccolti e
utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell’intento di circoscrivere il
numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare
sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata,
prevede la possibilità di chiedere un contributo spese, demandandone
la determinazione al Garante. Chi si rivolge a enti pubblici e
privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano
a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati,
dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro,
importo sostanzialmente corrispondente a quello a quello già
previsto dalla precedente normativa (£ 20.000). Il contributo non
può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili,
risultano comunque trattati in precedenza. Si scende a due
euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la
risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di
venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi,
quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano
riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri,
di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si
tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può
comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili.
Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in
base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e
richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato
provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un
sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa
possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di
istruttoria, spese postali).
Telemedicina, telelavoro e diritti delle
persone
“Nei processi di automazione della
sanità pubblica dovranno rientrare anche le regole previste per la
protezione dei dati personali”.
Lo ha affermato Gaetano Rasi,
componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in occasione della presentazione del libro “I processi di
automazione nella sanità pubblica, telelavoro e telemedicina:
attualità e prospettive” di Fabio Massimo Gallo e Carlo Parasceni,
svoltasi il 23 febbraio scorso.
Le applicazioni di telemedicina - ha
ricordato Rasi - risultano sempre più diffuse nel mondo ed in
costante aumento in Europa. In Italia il 40% delle strutture mediche
che si avvalgono delle innovazioni tecnologiche utilizza il
televideoconsulto e quasi il 25% soluzioni dedicate all’home
care. La telemedicina offre nuove opportunità di collegamento
tra punti diversi sul territorio e costituisce un valido ed efficace
strumento di interconnessione tra i diversi livelli di cura per
giungere alla continuità della diagnostica e della terapia,
indipendentemente da dove il paziente o le informazioni risiedano.
Attraverso la creazione di una rete telematica di strutture
sanitarie è possibile, infatti, ottenere informazioni sulla
disponibilità di posti letto, sull’accesso alle liste di
prenotazione, sulla gestione delle cartelle cliniche con gli
adeguati accorgimenti per la tutela della privacy.
É necessario, tuttavia, quanto più si
sviluppano le reti telematiche, fissare precise regole per garantire
il rispetto della dignità della persona e la massima riservatezza
dei dati personali, in particolare, di quelli sensibili, così
qualificati perché idonei a rivelare gli aspetti più intimi e
riservati della persona, nel cui ambito rientrano le informazioni
relative allo stato di salute.
Anche l’outsourcing e il telelavoro -
ha osservato poi il componente dell’Autorità - sono realtà in
espansione e contribuiscono alla profittabilità del business e
all’efficienza delle pubbliche prestazioni. Il 43% dei contratti di
outsourcing copre, ad esempio, l’area dell’Information technology,
il 25% quella delle risorse umane. In quest’ultimo caso vengono
affidati a partner esterni non solo l’amministrazione, ma anche, per
esempio, la gestione del percorso di carriera dei
dipendenti.
Secondo il segretario generale del
Garante, Giovanni Buttarelli , intervenuto anch’egli alla
presentazione, l’euforia informatica pone nuovi rischi, ma il codice
della privacy rappresenta uno strumento importante di
tutela.
“L’euforia informatica - ha dichiarato
Buttarelli - non deve far dimenticare che Costituzione Europea e
Codice della Privacy mettono in primo piano il diritto della persona
a verificare come vengono trattati i propri dati personali. Siamo
forse primi nel mondo per il quadro giuridico sull’informatica e la
telematica. Il Testo Unico sulla privacy è pronto per rispondere
alle questioni poste dalla telemedicina, che recherà grossi
vantaggi, come la possibilità di accedere con una password alla
propria cartella clinica da qualunque parte del mondo, ma causerà
anche nuovi rischi relativi, ad esempio, alla dispersione di
informazioni. L’informativa al cittadino dovrà tenere conto di tutti
questi aspetti”.
Il percorso di informatizzazione della
Pubblica Amministrazione - ha proseguito il segretario generale
dell’Autorità - ha portato dalla rete unitaria della PA alla rete
degli uffici di gabinetto, passando poi con la telematica
all’e-governement ed al d-governement con l’avvento del
digitale. Tanti i temi su cui le innovazioni vanno ad incidere:
protocolli informatici, interoperabilità dei sistemi, tessera
sanitaria, outsourcing. I rischi possono essere di vario tipo.
Innanzitutto riguardano quello che potremmo definire health divide,
cioè proprio i soggetti che necessitano di maggiore tutela, come
anziani, portatori di handicap, possono venire esclusi da
un’amministrazione digitale. Inoltre, l’automazione o la
telematizzazione permettono di superare alcuni problemi relativi
alla privacy, quali le distanze di cortesia o la promiscuità, ma ne
possono creare di nuovi relativi ad esempio alla circolazione dei
dati. e alla sicurezza.
La terza categoria di rischi è
inerente al regional divide. Le maggiori competenze in materia da
parte delle Regioni, che stanno provocando anche l’intervento della
Corte Costituzionale, potrebbero portare a disparità di trattamento
basate sulle differenti “velocità”.
Sulle nuove “autostrade del sole” del
trattamento dei dati - ha concluso Buttarelli - il cittadino avrà
sempre il diritto di intervenire sul trattamento dei propri
dati.
NEWSLETTER
del Garante per la protezione
dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28
novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e
redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
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